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STATUTO ART.1 Denominazione e sede E’ costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato “UNIVERONA”. Fino a che risulta iscritta all’Anagrafe delle Onlus, l’associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo l’acronimo Onlus viene inserito in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima, in conformità al D.Lgs. n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni. La denominazione risulta quindi essere “UNIVERONA ONLUS” L’Associazione, ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione, solo successivamente all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e previa iscrizione nello stesso, sostituirà nella propria denominazione, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l’acronimo Onlus con la locuzione ?Ente del Terzo Settore o ETS?. La denominazione risulterà quindi essere “UNIVERONA ETS” L’associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L’associazione ha sede legale in Via Garibaldi 1 nel comune di Verona. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. ART.2 Finalità e Attività L’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Dopo l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l’associazione potrà esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione. L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017. Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall’art. 10 del D.Lgs 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria. L’ Associazione opera nel territorio della Regione Veneto. ART.3 Ammissione Sono ammesse all’associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio di Amministrazione. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. Il Consiglio di Amministrazione deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato. L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione. Ci sono 2 categorie di soci: ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea, sostenitori: sono coloro che versano la quota stabilita dall’Assemblea per i soci sostenitori. L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile. ART.4 Diritti e doveri degli associati Gli associati dell’associazione hanno il diritto di:
ART.5 Volontario e attività di volontariato Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario. ART.6 Recesso ed esclusione dell’associato La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L’associato recede dall’associazione con il mancato pagamento della quota sociale annuale e il recesso avra’ decorrenza con l’esercizio successivo. L’associato può recedere dall’associazione anche mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione. L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato. E’ comunque ammesso il ricorso al giudice ordinario. ART.7 Gli Organi sociali Gli Organi dell’Associazione sono:
ART.8 L’Assemblea L’assemblea è composta dagli associati dell’organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. E’ l’organo sovrano. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’organizzazione o, in sua assenza, o persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell’organizzazione. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’organizzazione. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’organizzazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi. L’Assemblea può essere tenuta legittimamente anche in video-conferenza, purché tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente Amministratore. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, saranno valide le decisioni prese fino a quel momento. ART.9 Compiti dell’Assemblea L’assemblea:
ART.10 Validità assemblee L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 degli associati. ART.11 Consiglio di Amministrazione e Segretario Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di governo e di amministrazione dell’organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il Consiglio di Amministrazione è formato da un numero dispari di minimo 3 e massimo 11 componenti, eletti dall’assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 3 mandati. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il presidente dell’organizzazione è il presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti. Il Consiglio di Amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:
Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il Consiglio di amministrazione nomina un Segretario scegliendolo alternativamente all’esterno o all’interno del Consiglio stesso che ha i seguenti compiti:
Nei compiti elencati il Segretario, qualora membro del Consiglio, potrà farsi coadiuvare da persona esterna al Consiglio stesso. Il Segretario risponde del suo operato al Consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione può essere tenuto legittimamente anche in video-conferenza, purché tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente Amministratore. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, saranno valide le decisioni prese fino a quel momento.? ART.12 Il Presidente Il Presidente rappresenta legalmente l’Ente e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. Il presidente è eletto dall’assemblea tra i propri componenti. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’ assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione , il presidente convoca l’assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio di Amministrazione. Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio di Amministrazione in merito all’attività compiuta. Il Consiglio di Amministrazione puo’ nominare un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni. ART.13 Organo di controllo L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs 117/2017. L’organo di controllo:
ART.14 Organo di Revisione legale dei conti E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. E’ formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. ART.15 Risorse economiche Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
Dopo l’operatività e l’iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore, l’Associazione potrà trarre risorse economiche anche da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017. ART.16 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio Fino a che l’Associazione sarà iscritta all’Anagrafe Unica delle ONLUS e sarà in vigore il D.lgs. 460/97 l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre onlus che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Fino a che l’Associazione sarà iscritta all’Anagrafe Unica delle ONLUS e sarà in vigore il D.lgs. 460/97 l’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione, successivamente all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e previa iscrizione nello stesso, il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate dallo Statuto ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale. è in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. ART.17 Bilancio Il bilancio di esercizio dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal consiglio di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno. ART.18 Bilancio sociale Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. 117/17, l’associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari. ART.19 Responsabilità e assicurazione degli associati volontari Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017. ART.20 Scioglimento e devoluzione del patrimonio Fino a che l’Associazione sarà iscritta all’Anagrafe Unica delle ONLUS e sarà in vigore il D.lgs. 460/97 in caso di scioglimento o cessazione dell’associazione per qualunque causa, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662 e successive modificazioni, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. ART.21 Libri sociali L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali: a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio di amministrazione; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio/segretario; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono; d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo/segretario. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti preso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio di Amministrazione. ART.22 Disposizioni finali Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico. ART.23 Norma transitoria 1 Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo. A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17. 2 L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore. 3 Le disposizioni contenute nel presente statuto incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Runts. Finché l’associazione risulta iscritta all’Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:
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